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Presentazione dell´ALPSA - ALBO DEI LAUREATI DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI

ALPSA - ALBO DEI LAUREATI DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI

Istituzione e ordinamento dell´Albo dei Laureati del Politecnico di Studi Aziendali ALPSA

Art. 1: Istituzione dell´Albo

É istituito l´Albo dei Laureati del Politecnico di studi Aziendali Lugano (d´ora in poi ALPSA), tenuto dalla I.S.S.E.A. SA nelle forme previste dal presente regolamento.

Art. 2: Status di Laureato

Oggetto dello status di laureato l´avere conseguito uno dei titoli conferiti dal Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, previsti dallo statuto e dai regolamenti dello stesso.

Art. 3: Competenza professionale richiesta per l´iscrizione

  1. L´iscrizione all´Albo certifica lo status di Laureato dell´iscritto, e le competenze e conoscenze didattiche e professionali nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, acquisite sia attraverso il corso di studi seguito, sia nell´ambito dell´esercizio professionale.
  2. Sono requisiti per la domanda di iscrizione all´Albo, il possesso di un titolo conferito dal Politecnico di Studi Aziendali, formazione culturale e professionale e una esperienza professionale adeguate.

Art. 4: Domande di iscrizione

  1. L´iscrizione all´Albo è deliberata dalla Commissione su domanda del socio interessato.
  2. La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell´interessato ed essere accompagnata dalla copia certificata del titolo conseguito presso il Politecnico di Studi aziendali di Lugano.
  3. Il richiedente può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto utile alla valutazione, e in particolare:
    1. certificati, attestati, ecc.;
    2. materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
    3. pubblicazioni, elaborati di servizio, dissertazioni elaborate per corsi di studio o di formazione, ecc.;
    4. una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l´applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
    5. dichiarazioni (referenze) firmate da iscritti all´Albo che ne abbiano direttamente seguito attività professionali, di formazione, ricerca, ecc.
  4. La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l´apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull´elenco della documentazione stessa.

Art. 5: Valutazione delle domande

  1. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
  2. I membri della Commissione possono provvedere individualmente all´esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell´ALPSA, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l´eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
  3. La Commissione delibera:
    1. l´iscrizione all´Albo del candidato
    2. la richiesta motivata al candidato stesso di fornire alla Commissione, entro 30 giorni, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 2 e 3
    3. il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti di cui agli art. 2 e 3
  4. La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro 30 giorni dalla ricezione dell´integrazione la Commissione delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.
  5. Le domande accolte sono conservate nell´Archivio dell´ALPSA, unitamente alla documentazione presentata (con l´eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all´interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione, alla Biblioteca dell´ALPSA). Ogni iscritto all´Albo ha diritto di prenderne visione.
  6. Le domande non accolte sono pure conservate nell´Archivio dell´ALPSA, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo non inferiore a un anno, e la loro consultazione è subordinata all´autorizzazione della Commissione.

Art. 6: Contenuto e aggiornamento dell´Albo

  1. l´Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di iscrizione.
  2. l´Albo viene tenuto aggiornato dalla Segreteria dell´ALPSA e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.
  3. A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.
  4. l´iscritto all´Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto all´Albo dei Laureati del Politecnico di Studi Aziendali di Lugano") o con la sigla ALPSA.

Art. 7: Sospensione e cancellazione dall´Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere

La Commissione delibera sulla sospensione o sulla cancellazione dall´Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui.

Art. 8: Quote di Iscrizione

La quota di iscrizione annuale è fissata in Euro 150,00. Alla prima iscrizione il candidato è tenuto a versare una quota una tantum di Euro 50,00.

Art. 9: Sospensione e cancellazione dall´Albo per dimissioni o morosità

  1. Coloro che non desiderano più essere iscritti all´Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.
  2. Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote di iscrizione, la Segreteria dell´ALPSA provvede d'ufficio a sospendere dall´Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate alla Commissione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all´Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.

Art. 10: Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all´Albo

  1. L´iscrizione all´Albo ha validità per l´anno in corso. Entro il 30 giugno la Segreteria nazionale invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell´iscrizione. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.
  2. Sulle domande di conferma la Commissione delibera entro 30 giorni.
  3. La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
  4. L´iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall´Albo a partire dal 1º gennaio successivo. l´iscritto viene reintegrato nell´Albo qualora la domanda di conferma venga presentata e accolta dalla Commissione entro i due anni successivi, trascorsi i quali la Segreteria procede alla cancellazione.

Art.11: Ricorsi nei confronti della Commissione

  1. Nei confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere nelle seguenti forme:
    1. richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;

Art. 12: Prima costituzione della Commissione

  1. Nella sua prima costituzione la Commissione permanente per l´ALPSA è composta da tre membri, designati dalla Direzione della I.S.S.E.A. SA.
  2. La Commissione costituita dai tre membri designati delibera con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza.
  3. Nella prima seduta con la composizione ordinaria la Commissione provvede all´elezione o rielezione del Presidente e del Segretario
Attestati (facsimile)

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