Presentazione dell´ALPSA - ALBO DEI LAUREATI DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI
ALPSA - ALBO DEI LAUREATI DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI
Istituzione e ordinamento dell´Albo dei Laureati del Politecnico di Studi Aziendali ALPSA
Art. 1: Istituzione dell´Albo
É istituito l´Albo dei Laureati del Politecnico di studi Aziendali Lugano (d´ora in poi ALPSA), tenuto dalla I.S.S.E.A. SA nelle forme previste dal presente regolamento.
Art. 2: Status di Laureato
Oggetto dello status di laureato l´avere conseguito uno dei titoli conferiti dal Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, previsti dallo statuto e dai regolamenti dello stesso.
Art. 3: Competenza professionale richiesta per l´iscrizione
- L´iscrizione all´Albo certifica lo status di Laureato dell´iscritto, e le competenze e conoscenze didattiche e professionali nel contesto e nel campo in cui questi opera o ha operato, acquisite sia attraverso il corso di studi seguito, sia nell´ambito dell´esercizio professionale.
- Sono requisiti per la domanda di iscrizione all´Albo, il possesso di un titolo conferito dal Politecnico di Studi Aziendali, formazione culturale e professionale e una esperienza professionale adeguate.
Art. 4: Domande di iscrizione
- L´iscrizione all´Albo è deliberata dalla Commissione su domanda del socio interessato.
- La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell´interessato ed essere accompagnata dalla copia certificata del titolo conseguito presso il Politecnico di Studi aziendali di Lugano.
- Il richiedente può allegare, redigendone un elenco, ogni documento ritenuto
utile alla valutazione, e in particolare:
- certificati, attestati, ecc.;
- materiali illustrativi delle proprie attività professionali, di formazione, ecc.;
- pubblicazioni, elaborati di servizio, dissertazioni elaborate per corsi di studio o di formazione, ecc.;
- una relazione dettagliata sulle proprie attività di formazione, di lavoro, di ricerca, ecc., da cui si evincano la conoscenza e l´applicazione competente di metodi, strumenti e criteri professionali;
- dichiarazioni (referenze) firmate da iscritti all´Albo che ne abbiano direttamente seguito attività professionali, di formazione, ricerca, ecc.
- La documentazione presentata non è soggetta ad alcuna formalità, salvo l´apposizione della firma su ciascuna unità, così come sul curriculum e sull´elenco della documentazione stessa.
Art. 5: Valutazione delle domande
- Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo esame e alla relativa deliberazione.
- I membri della Commissione possono provvedere individualmente all´esame della documentazione pervenuta, conservata presso la sede dell´ALPSA, e fare ricorso ad ogni altra fonte pubblicamente disponibile per l´eventuale riscontro di quanto dichiarato nelle domande.
- La Commissione delibera:
- l´iscrizione all´Albo del candidato
- la richiesta motivata al candidato stesso di fornire alla Commissione, entro 30 giorni, ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti di cui agli art. 2 e 3
- il rigetto motivato della domanda, per insussistenza dei requisiti di cui agli art. 2 e 3
- La documentazione integrativa di cui al punto b) può comprendere requisiti, titoli ed esperienze conseguiti successivamente alla prima domanda. Entro 30 giorni dalla ricezione dell´integrazione la Commissione delibera nuovamente sulla domanda, nelle modalità previste dal comma precedente. Qualora non pervengano alla Commissione le integrazioni richieste, la domanda di iscrizione viene archiviata.
- Le domande accolte sono conservate nell´Archivio dell´ALPSA, unitamente alla documentazione presentata (con l´eccezione di pubblicazioni, elaborati e materiali illustrativi, che possono essere restituiti all´interessato, su sua richiesta e a sue spese, o destinati, senza alcun vincolo di accessione o di conservazione, alla Biblioteca dell´ALPSA). Ogni iscritto all´Albo ha diritto di prenderne visione.
- Le domande non accolte sono pure conservate nell´Archivio dell´ALPSA, unitamente alla documentazione presentata, per un periodo non inferiore a un anno, e la loro consultazione è subordinata all´autorizzazione della Commissione.
Art. 6: Contenuto e aggiornamento dell´Albo
- l´Albo indica, per ciascun iscritto, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la località di residenza e la data di iscrizione.
- l´Albo viene tenuto aggiornato dalla Segreteria dell´ALPSA e periodicamente pubblicato o diffuso in ogni forma opportuna; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni.
- A ciascun iscritto che ne faccia richiesta viene rilasciata idonea certificazione.
- l´iscritto all´Albo può indicare questa qualità nella propria attività professionale, per esteso ("iscritto all´Albo dei Laureati del Politecnico di Studi Aziendali di Lugano") o con la sigla ALPSA.
Art. 7: Sospensione e cancellazione dall´Albo per sanzioni disciplinari o dichiarazioni non veritiere
La Commissione delibera sulla sospensione o sulla cancellazione dall´Albo di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui.
Art. 8: Quote di Iscrizione
La quota di iscrizione annuale è fissata in Euro 150,00. Alla prima iscrizione il candidato è tenuto a versare una quota una tantum di Euro 50,00.
Art. 9: Sospensione e cancellazione dall´Albo per dimissioni o morosità
- Coloro che non desiderano più essere iscritti all´Albo devono presentare le loro dimissioni per iscritto e possono successivamente richiedere una nuova iscrizione con le procedure ordinarie.
- Alla scadenza dei termini per il versamento delle quote di iscrizione, la Segreteria dell´ALPSA provvede d'ufficio a sospendere dall´Albo gli iscritti morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione vengono comunicate alla Commissione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all´Albo e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione.
Art. 10: Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all´Albo
- L´iscrizione all´Albo ha validità per l´anno in corso. Entro il 30 giugno la Segreteria nazionale invita gli iscritti in scadenza e presentare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, domanda di conferma dell´iscrizione. Anche alla domanda di conferma è possibile allegare ogni eventuale documentazione utile.
- Sulle domande di conferma la Commissione delibera entro 30 giorni.
- La conferma ha validità pari alla prima iscrizione.
- L´iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è sospeso dall´Albo a partire dal 1º gennaio successivo. l´iscritto viene reintegrato nell´Albo qualora la domanda di conferma venga presentata e accolta dalla Commissione entro i due anni successivi, trascorsi i quali la Segreteria procede alla cancellazione.
Art.11: Ricorsi nei confronti della Commissione
- Nei confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere nelle seguenti forme:
- richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;
Art. 12: Prima costituzione della Commissione
- Nella sua prima costituzione la Commissione permanente per l´ALPSA è composta da tre membri, designati dalla Direzione della I.S.S.E.A. SA.
- La Commissione costituita dai tre membri designati delibera con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza.
- Nella prima seduta con la composizione ordinaria la Commissione provvede all´elezione o rielezione del Presidente e del Segretario