Nuova sede del Politecnico di Lugano in Italia
ISSEA CAMPUS ITALIA
APERTURA NUOVA SEDE DISTACCATA TEMPORANEA IN ITALIA
La nostra Università ha il piacere di informare tutti gli studenti italiani che a partire dal 1 Giugno 2011 sarà aperta la seconda nuova sede distaccata in Italia che offrirà servizi didattici temporanei agli studenti residenti in Italia, in virtù degli art. 5 e 17 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999.
Una location molto prestigiosa per la nuova sede distaccata, che mettento a nostra disposizione le proprie strutture, ci consente di offrire servizi didattici per 90 giorni l'anno in Italia (9 giorni al mese esclusi i mesi di agosto e dicembre) per tutti gli studenti del Piemonte.
www.cascinalpis.itI supporti didattici integrativi offerti saranno :
- Test center in videoconferenza;
- Preparazione agli esami scritti ed orali;
- Fornitura testi e bibliografia per l'apprendimento veloce e sintetico;
- Stage full immersion;
- Eventuale simulazione d'esame;
- Disponibilità di tutors esperti e multidisciplinarietà;
- Assistenza burocratica completa;
- Lezioni in aula individuali e di gruppo;
- Organizzazione logistica relativa ai soggiorni presso la sede di Lugano;
Per informazioni contattate la nostra segreteria:
segreteria@unipsa.chISSEA CAMPUS ITALIA 2010
APERTURA NUOVA SEDE DISTACCATA TEMPORANEA IN ITALIA
La nostra Università ha il piacere di informare tutti gli studenti italiani che a partire dal 15 aprile 2010 sarà aperta la nuova sede distaccata in Italia che offrirà servizi didattici temporanei agli studenti residenti in Italia, in virtù degli art. 5 e 17 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999.
Un accordo stipulato con l'Accademia Eraclitea degli Studi di Catania, che mette a nostra disposizione le proprie strutture didattiche, consente alla nostra Università, mediante i propri dipendenti l'uopo distaccati, di offrire servizi didattici per 90 giorni l'anno in Italia (9 giorni al mese esclusi i mesi di agosto e dicembre).
www.aedstudi.orgI supporti didattici integrativi offerti saranno :
- Test center in videoconferenza;
- Preparazione agli esami scritti ed orali;
- Fornitura testi e bibliografia per l'apprendimento veloce e sintetico;
- Stage full immersion;
- Eventuale simulazione d'esame;
- Disponibilità di tutors esperti e multidisciplinarietà;
- Assistenza burocratica completa;
- Lezioni in aula individuali e di gruppo;
- Organizzazione logistica relativa ai soggiorni presso la sede di Lugano;
Art. 5 Prestazione di servizi
1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:
- se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1;
- oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.
3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
IV. Prestazione di servizi
Art. 17 Prestazione di servizi
Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, è vietata:
qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.
Per informazioni contattate la nostra segreteria:
segreteria@unipsa.ch