IL SISTEMA UNIVERSITARIO SVIZZERO
IL SISTEMA UNIVERSITARIO SVIZZERO
Nel sistema giuridico svizzero l'attività di formazione universitaria non è soggetta ad autorizzazione, ed è quindi libera; si tratta anzi di una libertà costituzionale del cittadino garantita dagli articoli 20 e 27 della Costituzione federale (libertà della scienza e libertà economica; risoluzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 704 del 14.2.2006). Chiunque può quindi legittimamente intraprendere un'attività formativa universitaria senza alcuna autorizzazione e/o riconoscimento dello Stato ( Governo federale e/o Cantone Ticino).
Non esiste il valore legale dei titoli (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es.medicina), le università private possono decidere VOLONTARIAMENTE di sottoporre i loro corsi di studio al cosiddetto "accreditamento", certificazione di qualità.
Neppure esiste alcun obbligo di accreditamento, che è al contrario una semplice facoltà di ogni istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio ed ad ottenere i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
Di conseguenza, un'università privata svizzera non può essere obbligata a sottoporsi ad una procedura di accreditamento, né obbligata ad offrire cicli di studio che soddisfino le condizioni per l'accreditamento, né tantomeno obbligata a menzionare la circostanza che non è accreditata (sentenza del Tribunale federale svizzero 2P.143/2001 del 19.2.2001 consid. 4a, 4c/cc).
Inoltre, l'uso del termine "Università" o simili da parte di enti pubblici o privati che svolgono attività d'insegnamento e attribuiscono titoli accademici è disciplinato nel Cantone Ticino dall'art. 14 della Legge sull'Università della Svizzera italiana che, nel suo cpv. 2, lo sottopone ad autorizzazione; nel cpv. 3 del medesimo articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino ( Il Governo Cantonale)di vigilare affinché la denominazione non sia tale da ingenerare confusione con le università accreditate, e le informazioni date agli studenti siano conformi all'effettivo valore dei titoli conseguiti.
Tramite questa autorizzazione lo Stato ( Il Cantone Ticino)riconosce che la università è parte del sistema universitario svizzero, (sentenza del Tribunale Cantonale d'Appello 11.2006.118 del 9 maggio 2008, confermata dal Tribunale Federale sentenza 5A_376/2008 del 20 gennaio 2009).
Autorizzazione Consiglio di stato Legge universitaria cantonaleValore dei titoli di studio universitari conferiti da università private in Svizzera
Nota informativa
In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni, salvo i politecnici federali e altre scuole universitarie federali (SUP) scuole universitarie professionali direttamente regolate e controllate dal Governo federale, esiste però anche una rilevante presenzadi università private.
In Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione e /o riconoscimento statale per offrire formazione nel settoreuniversitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Non esiste il valore legale dei titoli. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano nei casi previsti dalla legge sull'attività delle università private.
In Svizzera, all'infuori dei casi specialmente regolamentati dalla legge, giudice della qualità e del valore diuna formazione è l'utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenzeinternazionali, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento facoltative (certificazione di qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L'accreditamento è facoltativo e attesta solamente un controllo esterno della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questao di quella formazione da parte dello Stato.
Il settore universitario in Svizzera è complesso e conseguente all'assetto federale del paese (terziario A secondo la classificazioneinternazionale):
- la Confederazione regola e controlla i Politecnici federali e le Scuole universitarie professionali (SUP) pubblicheo private.
- I Cantoni, secondo la Costituzione Federale Svizzera, hanno la sovranità sulle università cantonali pubbliche e su quelle private operanti sul proprio territorio.In ciascun Cantone quindi vi sono leggi cantonali universitarie che regolano in modo differente la materia.
- La Confederazione e i Cantoni hanno competenze comuni riguardanti il coordinamento e lo sviluppo della qualità, tramite la Conferenza universitaria svizzera(CUS), organo comune della politica universitaria accademica pubblica.
A livello nazionale svizzero una Agenzia nazionale di accreditamento(OAQ), accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private oloro singoli curricula, cioè concede loro un marchio di qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o la validità statale dei titoli conferiti.
Un'istituzione può richiedere un accreditamento come università oppure puo' richiedere l'accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo quanto stabilito dalla legge federale sull'Aiuto universitario (LAU, RS 414.20).
Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera:
- ai fini dell'ammissione all'esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura,ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titolisono riconosciuti.
- Per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto aldatore di lavoro "riconoscere" o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l'accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti.
- Ai fini del proseguimento degli studi, è l'università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l'equivalenza dei titoli , le università si basano sulle norme nazionali.
Università private riconosciute appartenere al sistema d'insegnamento con sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università pubbliche, sono validi per:
- il diritto d'accesso ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero e all'estero, ai sensi delle leggi nazionali e della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d'Europa sulla reciproca riconoscibilità dei titoli ;
- ai fini dell'esercizio in Svizzera di professioni regolamentate ai sensi della direttiva della Unione europea CE/ 2005/36 in vigore anche in Svizzera dal 1 novembre 2011;
- ai fini dell'esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamentodel datore di lavoro.
Novembre 2011
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