TITOLI UNIVERSITARI
TITOLI UNIVERSITARI E RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO IN EUROPA
Sono conferiti dalla nostra Universitą in virtł del diritto di libertą della scienza (art.20) e libertą economica (art.27) garantiti dalla Costituzione Federale Svizzera ed in forza dell'art.14 cpv.2 e cpv.3 della legge sull'Universitą della Svizzera Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995.
Essi sono conformi alle Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle universitą svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna) del 4 dicembre 2003.
Su richiesta vengono autenticati da notaio di Lugano e muniti di "Apostille" dalla Cancelleria dello Stato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Uso e riconoscimento dei titoli, dei periodi di studio e dei crediti per il proseguimento degli studi in Europa (cosiddetto riconoscimento finalizzato)
I titoli conferiti sono validi ai fini del riconoscimento, secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d'Europa ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall'Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.
Per eventuale riconoscimento professionale si applica la direttiva 2005/36/CE