LE NEWS DELLA NOSTRA UNIVERSITA' ON LINE
LE NEWS DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI
Titolo di Laurea riconosciuto nella Pubblica Amministrazione in Italia
La Pubblica Amministrazione italiana (un primario Ministero) ha riconosciuto il titolo di laurea in Scienze della Comunicazione della nostra università, idoneo alla sua annotazione matricolare, ritenendo che "allo stato attuale il Politecnico risulta riconosciuto come università privata nel sistema universitario svizzero, per cui i titoli da esso conferiti sono validi ai fini dell'ammissione al riconoscimento in tutti i paesi d'Europa."
Legal disclaimer: i riferimenti del nostro laureato e ogni altra indicazione vengono omessi in osservanza alla protezione dei dati personali, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente in Italia e in Svizzera.
Certificazione di qualità ISO 9001
in data 23 luglio 2010 la nostra università ha ottenuto, dalla società di certificazione SQS ( www.sqs.ch)la certificazione di qualità del proprio sistema di management ISO 9001 versione 2008,certificato n. 34044 validità dal 09.08.2010/08.08.2013.
Certificato ISO 9001, versione italiano Certificato ISO 9001, versione inglese Certificato IQNETEquipollenza titoli universitari esteri in Italia
L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basava sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrispondeva in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso peso giuridico definendolo "equipollente".
La legge nazionale italiana assegnava alle singole università il compito di valutare i titoli stranieri di istruzione superiore rispetto ai corrispondenti titoli italiani e possibilmente di dichiararne l'equipollenza (Art. 332 del RD 1592/1933).
Tale normativa però è stata abrogata dall'art. 9 della Legge 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona, che mira a facilitare il riconoscimento dei titoli accademici stranieri sostituendo al concetto di "equivalenza", quale elemento indispensabile per effettuare il riconoscimento per equipollenza, quello di "differenza sostanziale", quale unico fattore che può giustificare il rifiuto del riconoscimento stesso.
Pertanto, l'equipollenza è ormai obsoleta, se non del tutto superata.
Tuttavia, poiché molti detentori di titoli esteri, di nazionalità straniera o italiana, insistono ancora a farne richiesta, sta alle singole università italiane, nella loro autonomia, decidere di valutare -o meno- i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3, della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani
legge n 148/2002Il Tribunale di Milano assolve l'Avv.Massimo Silvestri dall'accusa di avere diffamato la Universita Ludes di Lugano
Dopo la Corte di Cassazione del Cantone Ticino che lo ha assolto, anche il Tribunale di Milano, sezione 3° giudice Dott.ssa Pagano, con sentenza del 12 aprile 2010, dichiara il "non doversi procedere" ai danni dell'avv. Massimo Silvestri per l'accusa infondata di avere diffamato la Università Ludes di Lugano.
Sentenze sul riconoscimento nel sistema universitario svizzero

Il Direttore Generale Avv.Massimo Silvestri assolto dall'accusa di avere diffamato la Universita Ludes di Lugano
La Corte di Cassazione del Cantone Ticino con sentenza del 1 febbraio 2010, ha annullato la sentenza del Pretore di Bellinzona del 9 gennaio 2008, ed ha assolto l'avv.Massimo Silvestri, nostro Direttore generale, dall'accusa di avere diffamato la Ludes Libera università di scienze umane e tecnologiche di Lugano.
SentenzaPolitecnico di Lugano premia tesi su Portfoil
Portfoil, il primo catalogo multimediale ideato da Unaprol – consorzio olivicolo italiano e realizzato con il sostegno del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del governo italiano, oggetto di studio e analisi in una tesi di laurea magistrale premiata con il voto di 110 su 110 dalla facoltà di Scienze della Comunicazione del Politecnico di studi aziendali di Lugano.
Relatore il chiarissimo professore Marcello Incognito, l'elaborato di tesi ha evidenziato che attraverso una articolata comunicazione multimediale è possibile agevolare la penetrazione commerciale delle piccole e medie imprese olivicole nei nuovi mercati consumatori.
"In un mondo sempre più globalizzato dove le carni arrivano dalla Polonia, la frutta dalla Nuova Zelanda, i polli ed i pomodori pelati dalla Cina, risalire all'origine del prodotto – ha riferito il prof. Incognito - è sempre più fondamentale per poter scegliere in modo consapevole; e in questo senso Portfoil è riuscito nell'intento di raccontare all'estero la storia delle aziende che producono le mille eccellenze olearie italiane".
L'argomento della tesi basato su un'esperienza professionale vissuta in prima persona dall'autore, il dott. Michele Bungaro consulente per la comunicazione di Unaprol, ripercorre le tappe salienti di questo sforzo editoriale e il successo mediatico costruito anche attraverso le numerose manifestazioni di promozione dell'agroalimentare di qualità organizzate da Veronafiere all'estero.
"Abbiamo voluto premiare l'innovazione introdotta dal progetto Portfoil perché, come nella mission del nostro Istituto, questa idea dà valore al valore di un prodotto simbolo del made in Italy, rende più ricco il territorio e crea le condizioni di un maggiore sviluppo economico". Ha riferito l'avvocato Massimo Silvestri direttore del Politecnico di studi aziendali di Lugano.
Articolo pubblicato su AvvenireLa nostra Università accreditata dalla Regione Lombardia per i corsi Cened
Il Politecnico di Studi Aziendali, in quanto università, è stato accreditato ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6273 del 21 dicembre 2007, dal CESTEC Organismo regionale di accreditamento per la Certificazione Energetica degli Edifici ( CENED), per lo svolgimento, in collaborazione con Accademia Eraclitea, del corso di formazione per certificatori energetici (corso n.430) che si terrà a Catania a partire dal 14 novembre 2009.
Per informazioni è possibile contattare i nostri uffici di segreteria
AccreditamentoAltroconsumo pubblica una rettifica
"Il Politecnico di Studi Aziendali ha visto riconosciuta la legittimità della propria attività, nonché delle comunicazioni commerciali ad essa relative"
La rivista Altroconsumo, Consumatori Diritti & Mercato ha pubblicato sul numero 2 /2009 la rettifica concernente l'articolo "Sogni di laurea e pubblicità ingannevole" a firma Cesare Vaccà pubblicato sul numero 3/2007.
Copertina Altroconsumo Lettera Altroconsumo Rettifica AltroconsumoImportante sentenza del Tribunale Federale di Losanna che conferma quella della 1° camera civile del Tribunale Cantonale d'Appello
Secondo il Tribunale Cantonale d'Appello un istituto universitario privato, autorizzato ai sensi dell'art.14 cpv 2 e 3 della legge sull'università della svizzera italiana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, è considerato riconosciuto come "università privata" nel sistema universitario svizzero.
Il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Suprema Svizzera) con sentenza n.5A376/2008 del 20 gennaio 2009 ha confermato la legittimità della sentenza del Tribunale Cantonale d'Appello.
Di conseguenza il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano deve considerarsi riconosciuto come università privata nel sistema universitario svizzero
Leggi la sentenza del Tribunale FederaleEquipollenza titoli esteri non necessaria per partecipare a concorsi pubblici in Italia
TAR LAZIO - SENTENZA N. 2163/2008
Equipollenza titoli studio conseguiti all'estero.
da Studio Legale LAW del 7.3.2008
Tar Lazio - Sez III Ter - Sent. del 07.03.2008 n. 2163
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio composto dai Magistrati: Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere - relatore Diego Sabatino Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1727/07, proposto da Andreas Alois G. ,
contro
il Consiglio Nazionale delle ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché
nei confronti
della sig.ra Laura C.
nonché dell'Istituto di Tecnologiche Biomediche, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto "Accertamento regolarità degli atti, approvazione, graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche", nonché di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle ricerche; Visto l'atto di costituzione in giudizio della contro interessata dott.ssa Laura C. ; Vista la richiesta di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007, depositata il 21 giugno 2007; Visto l'atto di motivi aggiunti notificato il 18 ottobre 2007; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
- Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2007 e depositato il successivo 27 febbraio, il dott. Andreas Alois G. impugna il provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto "Accertamento regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche", e ne chiede l'annullamento. Espone, in fatto, di essere cittadino della Confederazione Elvetica e di aver conseguito la laurea in Scienze naturali presso l'Università di Zurigo. Ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche (un posto). Per poter partecipare al concorso era necessario il possesso del diploma di laurea in Scienze naturali conseguito presso Università italiane o presso Università straniere ma riconosciuto nel nostro ordinamento. All'esito della valutazione della commissione di concorso sono stati riconosciuti al ricorrente 11,7 punti per i titoli di studio e 12 punti per le pubblicazioni, per un totale di 23,7 punti. Agli orali il ricorrente ha conseguito 25 punti, per un totale di 93,7 punti, collocandosi così al primo posto in graduatoria. A conclusione della procedura la commissione ha rimesso gli atti all'Amministrazione per la loro approvazione. Inaspettatamente il ricorrente ha saputo di essere stato escluso con determina n. 5131 del 15 gennaio 2007 per non aver prodotto il provvedimento attestante che il titolo di studio conseguito all'estero è equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal bando.
- Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo: a) Violazione art. 9 del bando di concorso - Carenza di potere del di-rigente del servizio concorso e borse di studio. Il bando di concorso prevedeva che la Commissione, terminata la procedura, redatta la graduatoria ed individuato il vincitore, avrebbe trasmesso gli atti al Dirigente del Servizio per la loro verifica formale. Il dirigente, qualora avesse riscontrato vizi di forma, avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Commissione ma non avrebbe in alcun caso potuto intervenire direttamente, come invece ha fatto. b) Violazione dell'art. 5 della direttiva della Comunità europea 89/48 . Violazione art. 38 D.L.gs. n. 165 del 2001 - Eccesso di potere per carenza di motivazione e di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza assoluta di istruttoria - Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Il ricorrente aveva prodotto il provvedimento che attestava che il titolo di studio conse-guito all'estero è equivalente a quello richiesto dal bando di concorso.
- Con motivi aggiunti, notificati il 18 ottobre 2007 e depositati il successivo 23 ottobre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 58540 del 27 luglio 2007, con il quale il C.N.R. ha deciso di non nominarlo prima della definizione, nel merito, del gravame. Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce eccesso di potere per mancata ottemperanza all'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'istanza cautelare presentata dallo stesso ricorrente.
- Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
- Si è costituita in giudizio la controinteressata Laura C. , che ha preliminarmente eccepito la nullità dell'ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007 per violazione del principio del contraddittorio, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
- Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
- Con ordinanza n. 1210 del 15 marzo 2007 (confermata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2881 del 5 giugno 2007) è stata accolta l'istanza cautelare di sospensiva.
- All'udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Come esposto in narrativa il ricorrente impugna la propria esclusione dal concorso ad un posto di ricercatore, III livello professionale nell'Area disciplinare Scienze Biologiche, disposta per non aver prodotto il provvedimento attestante che il titolo di studio conseguito all'estero è equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal bando. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007, sollevata dalla controinteressata sul rilievo che la stessa sarebbe stata pronunciata da questo Tribunale senza la previa verifica dell'integrità del contraddittorio. L'eccezione è priva di pregio sotto un duplice profilo. In primo luogo perché i vizi delle pronunce del giudice di primo grado possono essere dedotti solo dinanzi al giudice di secondo grado, che nel caso all'esame del Collegio ha respinto l'appello proposto avverso la predetta ordinanza In secondo luogo perché compito del giudice è verificare che il ricor-so sia stato correttamente notificato all'Autorità emanante ed al controinteressato, ferma restando che rimane nella facoltà di quest'ultimo costituirsi o meno. Nel caso all'esame del Collegio il ricorso era stato correttamente notificato alla controinteressata dott.ssa C. , come dimostra la sua costituzione in giudizio, e tanto era sufficiente per pronunciare in sede cautelare.
- Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente deduce l'incompetenza del dirigente a riscontrare la carenza di un requisito di ammissione in capo ad uno dei concorrenti alla gara pubblica. Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione. L'art. 9 del bando di concorso demanda al Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di studio la verifica della regolarità formale della procedura, nella quale non può non rientrare l'accertamento che tutti i concorrenti - ed in particolare il vincitore - fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara per la partecipazione.
- Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della propria esclusione, fondata sull'erroneo assunto che non fosse in possesso del titolo di studio richiesto. Ritiene il Collegio necessario chiarire che il bando di concorso ammetteva espressamente (art. 2) la possibilità di partecipare al concorso per i candidati in possesso di una laurea conseguita presso un'Università straniera, dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'università, purché gli stessi dimostrassero, pena l'esclusione, l'equivalenza mediante "la produzione del provvedimento che la riconosca". Il ricorrente, risultato primo nella graduatoria del concorso ad un posto di ricercatore, III livello professionale, nell'Area disciplinare Scienze Biologiche è stato escluso sull'assunto che non avrebbe dimostrato l'equipollenza del proprio diploma di laurea in Scienze naturali, conseguito presso l'Università di Zurigo. Il motivo è fondato. Il ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione copia del diploma di laurea in scienze naturali (Diplom als Naturwissenschafter) conseguito presso il Politecnico Federale di Zurigo, con relativa traduzione giurata, e copia del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che riconosce il titolo di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi banditi in Italia. Ha anche prodotto certificazione attestante gli esami pre laurea sostenuti presso il suddetto Politecnico. Detta documentazione, ad avviso del Collegio, era sufficiente a dimostrare l'equipollenza richiesta dall'art. 2 del bando di concorso. Il decreto del Direttore generale del Ministero del 14 gennaio 2005 dichiara che "sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, i titoli di Diploma - Als Naturwissenchafter rilasciati dal Politecnico Federale di Zurigo al dott. Andreas Alois Gi-sel". Il Ministero, quindi, conferma che tale diploma di laurea è utilizzabile per partecipare ai concorsi presso il C.N.R. Correttamente, quindi, il ricorrente si è fatto parte attiva nel dimostrare il possesso del requisito che gli era stato chiesto per partecipare alla procedura selettiva ed ha provveduto depositando il documento al quale il bando espressamente riconosceva esclusiva valenza probatoria. A fronte di ciò ove la commissione prima ed il dirigente poi avessero avuto ancora dubbi sull'effettiva equipollenza del diploma in questione, era loro compito chiedere chiarimenti al Ministero che aveva rilasciato la certificazione richiesta, non versandosi in ipotesi di carenza documentale. Aggiungasi che la validità del predetto decreto ministeriale a dimostrare l'equipollenza in questione non può essere messa in discussione alla luce delle ulteriori motivazioni addotte dalla controinteressata, che esclude l'applicabilità della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/48/CXEE e del D.L.vo n. 115 del 1992, in applicazione dei quali è stato adottato il decreto. Trattasi infatti di argomentazioni che l'Amministrazione non ha posto a base dell'esclusione del ricorrente dal concorso (v. nota del dirigente dell'Ufficio concorsi del 15 gennaio 2007) e che quindi avrebbero dovuto essere fatte valere dalla controinteressata nella via del ricorso incidentale.
- L'accoglimento del secondo motivo comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con l'atto introduttivo del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Convalida in Italia di alcuni esami sostenuti presso la nostra università
Alcuni nostri laureati ci hanno documentato di aver ottenuto la convalida in Italia di alcuni esami sostenuti presso la nostra università, in alcune università telematiche italiane che, ai sensi dell'art.5 del D.M. n 270 del 2004 e dell'art 37 del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223), (autonomia e discrezionalità di ciascuna università), hanno loro concesso il riconoscimento di crediti universitari e l'immatricolazione ai corsi di laurea triennale con l'abbreviazione dei corsi di studio.
Legal Disclaimer: la documentazione relativa è in nostro possesso, non c'è nessun automatismo né alcuna garanzia sulla convalida degli esami, ciascuna università decide in piena autonomia e discrezionalità applicando la legge italiana citata.
Presentata la domanda di riconoscimento ai sussidi pubblici
E' in corso la procedura (codice 470 D5) presso il Dipartimento Federale dell'Interno, per il riconoscimento dei sussidi, riservati agli istituti universitari, ai sensi dell'art 11 della Legge Federale sull'Aiuto alle università Lau.
Legge LAUImportante sentenza della 1° Camera civile del Tribunale Cantonale d'Appello
Secondo il Tribunale Cantonale d'Appello un istituto universitario privato, autorizzato ai sensi dell'art.14 cpv 2 e 3 della legge sull'università della svizzera italiana dal Consiglio di Stato, è considerato "riconosciuto" come "università privata".
Presentata all'OAQ Organo Federale di Accreditamento, la domanda di accreditamento
In data 16 maggio 2008 abbiamo presentato all'OAQ Organo Federale di Accreditamento la domanda di accreditamento (certificazione di qualità) dei nostri cicli di studio, ai sensi degli artt.6 cpv d e 7 cpv 1 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni Universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000 RS 414.205.
Convenzione Confederazione - Cantoni universitariTar del Lazio : il nostro sito internet non e' ingannevole
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7 novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007, ha accolto il ricorso della nostra università ed ha annullato il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP 20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar....omissis
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio, infatti, non appare idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori…
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta normativa la sua attività è regolata..."
Di conseguenza l'Autorità garante della Concorrenza ed il mercato di Roma, con delibera del 30 aprile 2008, ha deliberato il "non luogo a provvedere" nella procedura IP20 provvedimento n.16880, archiviando il procedimento per inottemperanza.
Dispositivo della sentenza. Delibera 30 aprile 2008Nuove regole per le università telematiche in Italia
Di seguito pubblichiamo un'articolo tratto da ItaliaOggi del 14.12.2007.
Articolo di ItaliaOggiRiconoscimento titoli esteri in Italia
La dichiarazione di valore non è prevista dalla legge e non è necessaria
La cosidetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non è necessaria.
L' università a cui si richiede il riconoscimento del titolo estero deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della dichiarazione di valore.
Il Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna Sezione I, con sentenza n.620/2001 e successivamente il Consiglio di Stato di Roma Sezione 6° con sentenza n. 4613 del 04.09.2007 hanno concluso che:
- "l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero";
- "neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito.
La richiesta della dichiarazione di valore, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione dell'assenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti. Non può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta nell'atto di appello secondo cui l'Università, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben potuto esigere, a sua assoluta discrezione, qualsiasi documento avesse ritenuto indispensabile, indipendentemente dal suo contenuto.
Al contrario, il Collegio ritiene che l'autonomia riconosciuta alle Università, se certamente consente loro di rifiutare il riconoscimento del titolo straniero motivando in relazione alle carenze formative del diploma, non permette, invece, alle medesime di opporre il rifiuto sulla base di aspetti estrinseci e formali (come appunto, la mancanza della dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga), che nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e professionale del titolo estero
l'Università ha l'obbligo di motivare la sua decisione con riguardo al contenuto formativo del diploma, non già in relazione ad aspetti estrinseci alle competenze ed abilità professionali attestate dal titolo.
Sentenza TAR Emilia Romagna Sentenza Consiglio di Stato RomaIl Politecnico riceve la certificazione di qualita ISO 9001/2000
Con orgoglio informiamo gli studenti che la nostra università ha ottenuto la prestigiosa certificazione di qualità ISO 9001/2000 dalla società svizzera SQS.
Tutti gli standards sono stati raggiunti e la visita di auditing è stata superata con successo.
Il giorno 10 settembre, nel corso di una visita ufficiale, sarà ufficialmente consegnato dall'auditor della società di certificazione SQS il certificato di qualità nelle mani del Direttore Generale avv.Massimo Silvestri.
La nostra università è l'unica università telematica svizzera ad avere ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001/2000.
Diritto ad operare come Universita e conferire titoli accademici
La Pretura Penale di Lugano nella sentenza 20 giugno 2007 ha considerato che un istituto che abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Stato, giusta l'art. 14 cpv 2 della Legge sull'Università della Svizzera Italiana, a usare la denominazione "Università privata" opera quindi quale Università a tutti gli effetti, potendo conferire titoli accademici".
Il Tribunale federale di Losanna conferma il principio della libera attivita' universitaria
Il Tribunale Federale di Losanna ( la Corte Costituzionale Svizzera)in una recente sentenza (2P.88/2006 del 30 marzo 2007)ha confermato alcuni importanti principi di diritto concernenti l'attività universitaria e di ricerca:
- l'attività universitaria e di ricerca è libera e garantita dall'art 27 della Costituzione federale svizzera
- per esercitarla non è necessaria alcuna autorizzazione dello Stato
- il mancato accreditamento ,e anche l'eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l'attività di insegnamento e ricerca universitaria
Riconoscimento delle professioni estere
In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate".
Professioni regolamentate
Sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale.
La legge stabilisce sia il titolo di studio per la preparazione teorica indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l'abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per "titolo professionale" si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata; si può trattare di un unico titolo o di un insieme di qualifiche grazie a cui la persona ha acquisito la formazione e le competenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale), applicando:
- alle qualifiche di provenienza Ue in possesso di cittadini Ue, la legislazione comunitaria; si tratta delle direttive CE, quelle dette di settore (architetti, avvocati, dentisti, farmacisti, infermieri, medici, ostetriche; veterinari) che prevedono il riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali l'autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato); entro i prossimi due anni tali direttive saranno tutte sostituite da un'unica norma, la Dir. 2005/36/CE, approvata di recente;
- alle qualifiche di provenienza non-Ue in possesso di cittadini non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.
Professioni non-regolamentate
Sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Di conseguenza si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che stranieri; chi è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
In Italia NON sono regolamentate professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali [per es. arredatore, attore, ballerino/a (danza classica, moderna), cantante (lirico, musica leggera, musica sacra), compositore, direttore d'orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, direttore d'orchestra, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.], della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.
Concorsi pubblici
I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane anche se il loro titolo non è stato ancora riconosciuto in Italia con una procedura formale (equipollenza; riconoscimento professionale previsto dalle norme dell'Ue).
Si tratta di una forma di riconoscimento accademico finalizzato, che consiste in una valutazione globale (= di livello) del titolo estero rispetto al titolo italiano previsto dal bando di concorso; lo scopo non è il rilascio del titolo italiano, ma solo quello di ammettere il candidato agli esami di concorso.
Riconoscimento crediti universitari
Il nuovo Ministro italiano dell'università Onorevole Mussi, con Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006, ha limitato il riconoscimento dei crediti universitari per l'esperienza professionale, ad un massimo di 60 su 180.
Tale limitazione ha effetto immediato anche su tutte le convenzioni già stipulate e quelle da stipulare tra le università e le associazioni di categoria,enti ed istituzioni.
Lo studente dovrà quindi studiare almeno due anni dei tre previsti per la laurea triennale e superare tutti gli esami previsti nel biennio.
La dichiarazione di valore non è prevista dalla legge
La cosidetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non è necessaria.
L' università a cui si richiede il riconoscimento del titolo estero deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della dichiarazione di valore.
Il Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna Sezione I, con sentenza n.620/2001 ha concluso che:
"l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero";
"neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito dal sig.V. C."
"È ragionevole dunque concludere che, come sostenuto dal ricorrente, la richiesta della dichiarazione di valore è conforme ad una mera prassi instauratasi nel tempo, ma non trova riscontro in puntuali previsioni normative"
"Resta inteso, tuttavia, che la menzionata prassi non vale a sottrarre le autorità accademiche alla responsabilità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo; il che significa che incombe sull'università alla quale la domanda sia stata presentata il potere-dovere di valutare autonomamente le risultanze della procedura (e dunque anche le informazioni pervenute dalla rappresentanza diplomatica) al fine di definire la stessa"
Sentenza TAR Emilia RomagnaL'equipollenza del titolo estero non necessaria per esercitare una professione regolamentata in Italia.
La Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 19 aprile 2001, dichiara:
"Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato"
Edward von Bahr
La Pergola
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003.
Il cancelliere: R. Grass
Il presidente: V. Skouris
Leggi sentenzaNuova autorizzazione del Governo Cantonale
Successivamente alla modifica della legge cantonale sull'università del 10 gennaio 2006, con una nuova delibera n.704/06 in data 14 febbraio 2006, il Governo Cantonale Ticinese ha autorizzato la nostra università all'uso della denominazione "Politecnico di studi aziendali-università privata a distanza" e ha deliberato che il Politecnico si conforma ai principi piu restrittivi stabiliti dalla nuova legge all'art 14 cpv. 2 e 3 ,in particolare a quello che impone di informare correttamente gli studenti sulla validità dei titoli che rilascia.
Autorizzazione Consiglio di StatoNews / Le news del Politecnico
01.09.2010
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27.07.2010
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05.07.2010
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15.02.2010
Il Direttore Generale Avv.Massimo Silvestri assolto dall'accusa di avere diffamato la universita Ludes di lugano...
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01.12.2009
Politecnico di Lugano premia tesi su PORTFOIL, tour operator made in Italy
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22.10.2009
La nostra Università accreditata dalla Regione Lombardia per i corsi CENED
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15.09.2009
Il Politecnico di Studi Aziendali ha visto riconosciuta la legittimità della propria attività
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26.01.2009
Importante sentenza del Tribunale Federale di Losanna che conferma quella della 1° Camera civile del Tribunale Cantonale d'Appello
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16.01.2009
Equipollenza titoli esteri non necessaria per partecipare a concorsi pubblici in Italia
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09.01.2009
Convalida in Italia di alcuni esami sostenuti presso la nostra università
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22.07.2008
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08.05.2008
Sentenza della 1° Camera civile del Tribunale Cantonale d'Appello
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16.05.2008
Presentata all'OAQ domanda di accreditamento.
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08.05.2008
EQF: sistema di riferimento per le qualifiche rilasciate nei diversi Paesi dell'Unione.
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10.03.2008
Tar del Lazio : il nostro sito internet non e' ingannevole
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06.03.2008
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18.12.2007
Nuove regole per le università telematiche in Italia
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05.12.2007
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28.11.2007
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15.11.2007
Il Tribunale Amministrativo del Lazio accoglie il nostro ricorso e annulla i provvedimenti dell'antitrust. Il nostro sito internet NON E' INGANNEVOLE.
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30.08.2007
Il Politecnico riceve la certificazione di qualita ISO 9001/2000
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25.07.2007
Diritto ad operare come Universita e conferire titoli accademici
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11.07.2007
Ferie estive
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04.05.2007
Il Tribunale federale di Losanna conferma il principio della libera attivita' universitaria
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02.04.2007
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Nuova Locandina Master LED Regio Insubrica
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